Per scelta non ci occupiamo mai di questioni legali private, ma stavolta lo facciamo perché si tratta di rendere pieno merito ad un giovane avvocato amministrativista del foro di Cosenza che si è imposto in un ricorso presso il Tribunale Amministrativo della Liguria. L’avv. Danilo Granata ci ha esposto i fatti della questione che ha preso in carico.
I FATTI
L’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 344 del 20.10.2019, ha indetto il concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di 274 posti a tempo indeterminato di operatore socio sanitario (OSS), di cui n. 28 posti riservati a personale interno e 76 posti riservati ai volontari delle ff.aa. congedati senza demerito.
Il bando è stato pubblicato in G.U. n. 100 in data 20.12.2019 e prevedeva 3 step di valutazione: eventuale preselettiva (in relazione al numero delle domande); valutazione titoli; prova pratica; prova orale.
Si tratta del primo concorso per OSS previsto per la Liguria dopo 12 anni.
I Sig.ri E.B. e J.U., moglie e marito entrambi Operatori Socio Sanitari (OSS) assunti a termine presso l’Asl2 – Ospedale San Paolo di Savona, hanno deciso di partecipare alla procedura concorsuale in questione.
In data 24.09.2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale di A.Li.Sa. l’elenco degli ammessi, tra cui figuravano i due coniugi.
Però, nulla è stato disposto in merito all’inserimento di possibili prove suppletive o altre modalità per i candidati ammessi che, sfortunatamente alla data delle prove, avrebbero potuto risultare positivi, lasciando quindi profonda incertezza in merito, e ciò nonostante la Liguria risultasse una delle Regioni più colpite dalla pandemia, soprattutto nel periodo di svolgimento delle prove concorsuali (febbraio – aprile era difatti “zona arancione”).
Dopo la preselezione, in data 17.04.2021, è stato pubblicato l’avviso con la convocazione per la prova pratica fissata alla data del 12.05.2021, il quale – nonostante la “curva dei contagi” in crescita – non prevedeva alcunché sulla possibilità di svolgimento di prove suppletive e delle loro modalità nel caso in cui un candidato fosse impossibilitato a presentarsi causa Covid.
Nel frattempo, i coniugi E.B. e J.U. hanno contratto il Covid-19 a causa di un cluster di 18 pazienti nel reparto di Medicina 2 lato Albissola dell’ASL2 ligure. Ed invero, in data 30/04, effettuando i tamponi, è stata accertata la positività della sig.ra E. B. e il giorno seguente quella di suo marito. Al 10/05, a seguito di nuova verifica per tampone, risultavano ancora positivi. I due non potevano di certo compilare il modulo di “Autocertificazione” sull’assenza di sintomi da Covid-19 pubblicato sul sito, ma non avrebbero neanche voluto rinunciare allo svolgimento della prova pratica, considerato che un simile concorso per loro avrebbe significato una “svolta di vita”.
Per cui, i ricorrenti si sono informati presso l’Ufficio concorsi di A.Li.Sa. su come avrebbero potuto partecipare – seppur affetti dal virus – alla prova pratica del concorso per cui si erano preparati con dispendio di risorse economiche, tempo ed energie, e a cui, peraltro, avevano diritto. L’Amministrazione, però, li informava di come non fosse previsto – irragionevolmente – alcun metodo alternativo di espletamento della prova pratica, e che pertanto non avrebbero potuto partecipare alla prova nonostante l’idoneità acquisita in fase preselettiva.
Intanto, l’Inail ha accertato come i due avessero contratto il virus nello svolgimento delle loro mansioni lavorative e quindi lo ha riconosciuto come infortunio sul lavoro presso l’ASL2, e cioè presso la stessa Amministrazione che, ora, gli impediva impropriamente di sostenere la prova concorsuale a causa della mancata previsione di “prove alternative” e/o “suppletive”.
La procedura concorsuale è proseguita: in data 18.06.2021sono stati pubblicati gli Esiti della prova pratica.
La mancata previsione di prove suppletive per i candidati malati di Covid alla data o in prossimità della data fissata per la prova pratica ha pregiudicato direttamente gli interessi giuridici dei coniugi U., i quali si sono ritrovati ingiustamente estromessi da una procedura concorsuale a cui avevano pieno diritto di partecipare e dalla possibilità di sostenere la prova pratica del 12 maggio.
Da qui il ricorso al TAR Liguria sede di Genova a firma dell’Avv. Danilo Granata del foro di Cosenza che ha condotto all’emissione del Decreto cautelare favorevole con cui si è accertato l’obbligo dell’Amministrazione sanitaria di prevedere una apposita sessione di prove suppletive per i candidati che, alla data della prova pratica, fossero risultati positivi al Covid-19.